I bookmaker come qualsiasi attività commerciale  è un’azienda a tutti gli effetti, fatta di conto economico e stato patrimoniale e quindi con attività e passività ma soprattutto a poter vivere in una situazione di difficoltà momentanea o perenne per tantissime ragioni gestionali, finanziarie o altro.

Ragioni che come ogni azienda ad un certo punto può arrivare anche chiudere le porte, ma entriamo nel merito e cerchiamo di capire cosa può succedere nel caso l’azienda sia un bookmakers.

Molto probabilmente capita che ti registri a un sito di scommesse online, apri un conto e, magari dopo qualche settimana, ti ritrovi con un gruzzoletto interessante.

Ad un certo punto iniziano i primi dolori quando decidi di convertire il “denaro virtuale” in denaro frusciante. Nel momento in cui chiedi al book di pagarti il saldo del conto di gioco, ecco che improvvisamente ti ritrovi a sbattere la faccia contro un muro di gomma e la tua richiesta si disperde nel vuoto.

Può accadere che il bookmaker non risponda e che, anche di fronte alla minaccia di una denuncia per truffa, resti del tutto indifferente. Ovviamente, sull’utente, l’”effetto impotenza” è assolutamente garantito.

Quindi, indipendentemente dallo sconcerto e dal dispiacere che puoi provare in questi frangenti,  la questione è: che puoi fare per recuperare i soldi?

Certo, agire contro il bookmaker in questione sarebbe la prima soluzione da intraprendere, ma presenta numerosi rischi.

  • In primo luogo, dovresti effettivamente verificare se il gioco vale realmente la candela, cioè se l’importo che il book ti deve è tale da poter giustificare un’azione legale e le spese correlate.

  • In secondo luogo, anche nel caso in cui decidessi di muoverti in tal senso devi appurare se ci sono margini reali e concreti per procedere, dato che la società potrebbe non avere alcun bene intestato e, magari, la sede potrebbe trovarsi all’estero.

Ebbene, se ti trovi in una situazione analoga ho una buona notizia per te! Quindi adesso fai un bel respiro e fatti coraggio!

Una recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 4026/18 del 20.02.2018) chiarisce a tutti gli utenti dei servizi di scommesse online che fare se il sito non paga le vincite.

La pronuncia è particolarmente interessante perché apre un varco verso una potenziale garanzia da parte dello Stato nei confronti di tutti quelli che sono rimasti “fregati” dai siti di gaming online.

Il Decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496 stabilisce che l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici sono riservati allo Stato e sono affidate all’autorità ministeriale che può gestirle direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche (ad esempio società private), che diano adeguata garanzia di idoneità e abbiano determinati requisiti.

L’attività di organizzazione e di esercizio di giochi e concorsi (online e non)  rappresenta così un servizio pubblico che può essere concesso in gestione a terzi. La concessione di un servizio pubblico prevede quindi anche un controllo da parte di chi autorizza tale attività, ovvero lo Stato.

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Pertanto, come ha sottolineato la Suprema Corte, nella sentenza che ti ho anticipato: quando l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ex A.A.M.S. oggi ADM) rilascia un’autorizzazione a un sito di giochi o scommesse online è corresponsabile per le condotte illecite di quest’ultimo

Questa argomentazione è ineccepibile anche a livello logico dato che nel momento in cui il gestore chiede la concessione deve versare una fideiussione bancaria in favore della stessa Amministrazione autonoma.

Questa garanzia funge da paracadute nel caso in cui il cittadino non venga pagato per le vincite ed è con questa somma, d’altra parte, che l’amministrazione risarcisce il giocatore o lo scommettitore.

La Corte di cassazione ha messo in evidenza che in questi casi non rileva il fatto che la fideiussione sia stata richiesta dall’ex A.A.M.S. per compensare eventuali propri o debiti d’imposta.

Nella concessione della gestione del gioco online vi è quindi un potere/dovere di vigilanza e di controllo da parte dell’ex A.A.M.S. sui concessionari.

Questo ruolo/funzione implica necessariamente una corresponsabilità dello Stato (nella veste dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli) per tutti i comportamenti dei soggetti a cui rilascia la concessione. Il concessionario, infatti, nonostante sia un soggetto privato, esercita una funzione pubblica che giustifica lo stesso atto concessorio.

Questa sentenza fa quindi ben sperare agli utenti dei siti di scommesse online,  visto che apre la strada a ipotesi favorevoli alla restituzione delle somme di cui il bookmaker si è appropriato indebitamente.

Naturalmente, indipendentemente dalle info che ti ho dato in questo articolo, l’invito è sempre quello di confrontarti con un professionista di fiducia.

Qui sotto però ti lascio sia un pro forma che potrai utilizzare per fare un ricorso e sia i contatti a cui poter indirizzare il tutto